Skip to main content

Inderogabilità - liquidazione sotto i minimi Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1036 del 22 aprile 1966

Inderogabilità - liquidazione sotto i minimi - semplicita' causa L'accertamento della particolare semplicità di una causa, ai fini della riduzione degli onorari di avvocato o di procuratore al di sotto dei minimi della tariffa, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità. Nella specie, è stato ritenuto che la particolare semplicità di una causa può essere desunta dall'esistenza di una pluralità di controversie del tutto simili. Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1036 del 22 aprile 1966