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Cassazione - Niente appello per i provvedimenti giudiziali sugli onorari

Cassazione - Niente appello per i provvedimenti giudiziali sugli onorari - Solo ricorso per Cassazione ex art.111 (Cass 10428/01)"

Avvocati - Tariffe forensi

Niente appello per i provvedimenti giudiziali sugli onorari dell'avvocato. Quando non si contesta l'esistenza del rapporto di clientela ma si controverte solo su questioni che incidono sul diritto del professionista al compenso o sulla sua natura, il provvedimento del giudice, anche se è stato seguito il rito ordinario e l'atto ha la forma di sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza e, pertanto, non è appellabile ma ricorribile soltanto per Cassazione in base all'articolo 111 della Costituzione. (Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30 luglio 2001 n. 10428).

 

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