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Distrazione - Termine impugnazione distrattario - Cass. n. 7232/2013

Notifica della sentenza ad opera del difensore distrattario ai fini del recupero delle spese - Decorrenza del termine breve di impugnazione per la parte rappresentata - Esclusione - Fondamento. Notifica della sentenza ad opera del difensore distrattario ai fini del recupero delle spese - Decorrenza del termine breve di impugnazione per la parte rappresentata - Esclusione - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013 

La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

7232

2013