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Difesa di più parti in identica posizione – Cass. n. 1650/2021

Avvocato e procuratore - onorari - Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Unicità - Artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 - Aumento in caso di identiche posizioni processuali - Obbligo di motivazione - Sussiste.

 

Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 (Rv. 663943 - 01)

normativi: Cod_Proc_Civ_art_097, Cod_Proc_Civ_art_091

 

Corte

Cassazione

1650

2022