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Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese – Cass. n. 34575/2021

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Fase istruttoria e di trattazione - Assenza d'istruttoria probatoria - Compenso di fase - Spettanza - Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese - Liquidazione della fase istruttoria - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021 (Rv. 662895 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_383

 

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Cassazione

34575

2021