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Recesso senza giusta causa da parte del professionista – Cass. n. 36531/2021

Avvocato e procuratore - responsabilità civile - in genere - Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Conseguenze - Domanda di pagamento del compenso maturato fino a tale momento - Difesa del cliente - Rifiuto di pagamento del compenso - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento - Conseguenze.

 

Nel contratto di patrocinio legale, l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale; in particolare, la deduzione del recesso privo di giusta causa e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla proposizione di un'eccezione di inadempimento, costituisce un'eccezione in senso stretto, la cui proposizione, anche a seguito della novella di cui alla l. n. 353 del 1990, è preclusa in grado di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36531 del 24/11/2021 (Rv. 663082 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461

 

Corte

Cassazione

36531

2021