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Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – Cass. n. 6197/2021

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento. capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Civ_art_0379, Cod_Civ_art_0411