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Procedimento disciplinare a carico di avvocato – Cass. n. 461/2021

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Proposizione di istanza ricusazione - Sospensione automatica del giudizio - Esclusione - Ragioni - Rimessione dell'istanza al giudice competente - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - In genere.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 461 del 13/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053