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Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine – Cass. n. 27769/2020

Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Domanda del primo non eletto di annullamento della proclamazione dell' - Sentenza di rigetto emessa dal CNF - Ricorso per cassazione - Mancata notifica del ricorso agli altri componenti eletti intervenuti in primo grado - Violazione del litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

In tema di elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine, ove sia stata rigettata dal Consiglio nazionale forense la domanda del primo non eletto avente ad oggetto l'annullamento della proclamazione dell'elezione di uno o più candidati ineleggibili e la conseguente declaratoria del diritto del reclamante a subentrare nella carica, la mancata notifica del ricorso per cassazione agli altri componenti eletti, intervenuti in primo grado, non determina violazione del principio del litisconsorzio necessario e non impone di integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'ineleggibilità individuale comporta la sola invalidità originaria dell'elezione del soggetto ineleggibile, ma non incide sul risultato complessivo della tornata elettorale, che resta valido ed efficace, così come i voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, sicché la loro chiamata in causa si tradurrebbe in un'attività ininfluente sull'esito del giudizio, in mancanza, in concreto, della necessità di garantirne la partecipazione al processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27769 del 04/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102

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2020