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Avvocato e procuratore - albo - cancellazione - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 03)

Per carenza dei requisiti ex art. 17 l. n. 247 del 2012 - Violazione delle norme sul procedimento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, le funzioni al riguardo svolte dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non disciplinare; pertanto le eventuali violazioni delle norme sul procedimento medesimo non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento di cancellazione che si differenziano in ragione del regime giuridico delle decisioni, a seconda che le stesse siano state adottate da organi collegiali reali (che necessitano dell'unanimità) o virtuali, i quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel passaggio da un'udienza all'altra il collegio era stato integrato da dodici a quattordici componenti, risultando comunque rispettato il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 03)