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Avvocati Compenso - liquidazione delle spese di lite senza rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 2

liquidazione delle spese di lite senza rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 21414 Anno 2018

ORDINANZA

omissis

RILEVATO

che con decreto del 9 gennaio 2017, il Tribunale di Napoli omologava l'accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di [Omissis] in contraddittorio con l'INPS all'esito del quale era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 750,00 oltre accessori;

che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo accertato non essere state le conclusioni del CTU contestate dall'Istituto con atto scritto depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. con conseguente soccombenza dell'INPS;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il [Omissis], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'Istituto intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.p.c del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 24, I. n. 794/1942, imputa al Tribunale di aver proceduto alla liquidazione delle spese di lite senza rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa;

che il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in effetti il Tribunale proceduto alla liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri fissati dal d.m. n. 55/2014, applicabile alla fattispecie per essere stata la liquidazione qui censurata operata con decreto del 9.1.2017 (cfr. Cass., SS.UU., n. 17405/2012) con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, cui deve farsi riferimento essendo il titolo controverso (cfr. cass., SS.UU., n. 10455/2015), risultando la statuizione resa dal Tribunale sul punto limitata a complessivi euro 750,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, quando invece il compenso dovuto, da computarsi, ai sensi degli artt. 1 e 4, d.m. n. 55/2014, tra il minimo ed il massimo delle tariffe e, pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn. 18167/2015 e 2386/2017), qui individuabili, tenendo conto delle tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, in euro 911,00 (risultanti dalla somma di euro 270,00 per studio della controversia, euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014);

che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito disponendo la riliquidazione delle spese in complessivi euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge e attribuendo le spese del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Omissis, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito liquida le spese giudiziarie in favore del ricorrente in euro 911,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15°/0 ed altri accessori di legge e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 700,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione di entrambi gli importi a favore dell'avv. Gennaro Orlando, dichiaratosi antistatario.

Il Presidente