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Notificazione eseguita dal Procuratore domiciliatario Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10 gennaio 2011

Procedimento civile - Notificazione - Procuratore domiciliatario - legge 21 gennaio 1994, n. 53  - fattispecie relativa a notifica del controricorso eseguita dal procuratore domiciliatario ai sensi della legge n. 53 del 1994. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10 gennaio 2011

Procedimento civile  - Notificazione - Procuratore semplice domiciliatario - legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche - Conseguenze - Inesistenza della notifica anziché nullità - Fattispecie relativa a notifica del controricorso eseguita dal procuratore domiciliatario ai sensi della legge n. 53 del 1994. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10 gennaio 2011

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10 gennaio 2011


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21.7.97 Pa.Ru. citò al giudizio del Tribunale di Foggia Ca. Vi. al fine di sentir pronunziare sentenza di esecuzione in forma specifica del contratto in data 6.2.95, con il quale la convenuta si era impegnata a trasferirgli la proprietà di un suolo edificatorio, sito in S. Marco in Lamis, in cambio di un appartamento ed annesso box che l'attore avrebbe dovuto costruire sul terreno, impegno cui la suddetta si sarebbe sottratta, pur essendo stata diffidata per iscritto alla stipula del contratto definitivo. Costituitasi la Vi., contestò la fondatezza della domanda, addebitando l'inadempienza all'attore, per essere venuto meno agli obblighi, assunti con la scrittura privata, di far fronte alle spese di progettazione, frazionamento e trasferimento di proprietà, oltre che agli oneri di urbanizzazione, non attivandosi al riguardo, tanto da indurre, dopo due anni d'inerzia, la deducente a provvedervi per proprio conto a mezzo di un ingegnere, così risvegliando l'interesse del Ru.. per l'affare; peraltro alla diffida del medesimo del 30.4.97 ella aveva risposto con lettera del 12.5.97, dichiarandosi ancora disposta a dare esecuzione alla convenzione, purché la prestazione della controparte fosse stata adeguata alla maggiore estensione di circa mq. 20 dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, risultata dai calcoli del proprio tecnico, proposta non accettata. Su tali premesse la convenuta chiese il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto di permuta o, in subordine l'adeguamento dello stesso nei termini sopra indicati. Disattesa la richiesta di prova testimoniale articolata dalla convenuta, con sentenza monocratica del 16.7.02 l'adito tribunale rigettò la domanda principale e dichiarò inammissibili quelle riconvenzionali, con compensazione totale delle spese. Osservava anzitutto quel giudice che, avendo le parti stipulato un contratto definitivo di permuta, comportante da una parte l'immediato trasferimento della proprietà del terreno e, dall'altra, quella di un bene futuro, costituito dal l'appartamento, con effetto traslativo che si sarebbe verificalo all'atto in cui lo stesso fosse venuto in essere, non vi era spazio per la pronunzia di una sentenza ex art. 2932 c.c., mentre l'azione appropriata da parte del Ru.. avrebbe dovuto essere quella di rilascio del fondo, in adempimento del contratto. Ma a tal fine, l'attore avrebbe dovuto anche dimostrare di avere, a sua volta, adempiuto le controprestazioni a suo carico gravanti secondo contratto (relative a "progettazioni, frazionamenti, eventuali passaggi di proprietà, oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per il rilascio della concessione edilizia"), prova che era tuttavia mancata.

Proposto appello dal Ru., resistito dalla Vi., con sentenza 28.4 - 26.10.06 la Corte di Bari ha integralmente confermato la suddetta decisione, condannando l'appellante alle ulteriori spese, ribadendo le ragioni della stessa, con richiamo al principio inadempienti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c., soggiungendo, con richiamo all'art. 1183 c.c., che nella specie, pur non essendo stato fissato un termine per l'adempimento, era trascorso un tempo ragionevole tale da far considerare il Ru.. inottemperante agli obblighi assunti;hanno osservato ancora i giudici di appello che le obiezioni opposte dall'appellante attore circa l'impossibilità di poter richiedere la concessione, perché non proprietario del suolo, erano infondate, sia perché il medesimo ben avrebbe potuto incaricare un proprio tecnico di fiducia a predisporre i relativi atti e chiedere alla Villani di sottoscrivere l'istanza, sia perché in base al contratto di permuta già stipulato, al Ru.. avrebbe potuto comunque riconoscersi la legittimazione a presentataci sensi della L. n. 10 del 1977, art. 4.

Avverso la suddetta sentenza il Ru.. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tredici motivi di censura.

Ha resistito la Vi. con controricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata in accoglimento dell'eccezione formulata nella memoria di parte ricorrente, l'inammissibilità del controricorso, per radicale ed insanabile difetto di notificazione. Questa, infatti, risulta essere stata eseguita a mezzo del servizio postate ai sensi della L. 21 gennaio 1994, artt. 1 e 7 direttamente dall'avvocato Romano Graziolo, il quale tuttavia, come si desume dal mandato a margine del controricorso, era privo di poteri rappresentativi (conferiti esclusivamente all'avvocato Lazzarino Fini), in quanto semplice domiciliatario come tale abilitato alla sola ricezione delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo, per conto del difensore, e non anche al compimento di atti di impulso processuale, quale deve ritenersi la notificazione del controricorso.

Al riguardo il disposto dell'art. 1, comma 1, L. cit. è chiaro esigendo nell'avvocato che esegua direttamente la notificazione secondo le norme di cui alla L. n. 890 del 1982, non solo l'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscrittola anche che sia munito della procura alle liti rilasciata ai sensi del l'art. 83 c.p.c..

Trattandosi di un'ipotesi di radicale inesistenza della notifica, intrinsecamente inidonea a produrre alcun effetto giuridico in quanto eseguita da organo non abilitato alla relativa esecuzione (al riguardo ed in generale v. Cass. 8041/00), non è configurabile nella specie la sanatoria, per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, applicandosi il principio di cui all'art. 156 c.p.c. ai soli casi di nullità.

Nondimeno, rimanendo valido il mandato difensivo conferito all'avvocato Fini, ai sensi dell'espressa previsione di cui all'art. 370 c.p.c., comma 1, u.p., detto difensore ben avrebbe potuto partecipare alla discussione orale, come nella specie è avvenuto. Passando all'esame del ricorsola Corte ne rileva la totale infondatezza.

Con una prima serie di censure, indicate quali motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sotto la comune definizione di "errores in iudicando", il Ru.. deduce violazione, per omessa o falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 1183, 1256 e 1355 cod. civ., dell'art. 1351 cod. civ. dell'art. 1362 cod. civ., dell'art. 1376 cod. civ., dell'art. 1552 cod. civ., dell'art. 2932 cod. civ., della L. n. 10 del 1977, art. 4.
In particolare, nei motivi nn. 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, congiuntamente illustratici ricorrente censura essenzialmente la qualificazione del contratto fornita dai giudici di merito quale permuta definitiva, comportante la propria immediata acquisizione della proprietà del suolo, perché affetta da "errori logici o giuridici" e da "incongrua motivazione", non avendo tenuto conto del tenore letterale delle pattuizioni e dell'effettiva intenzione dei contraenti, da cui avrebbe dovuto dedursi soltanto un impegno reciproco al futuro scambio del suolo con le edificande unità immobiliari, integrante gli estremi di un contratto preliminare.
I motivi sono inammissibili, ancor prima che per difetto d'interesse (poiché la qualità di proprietario del suolo, in virtù dell'effetto immediatamente traslativo del contratto, attribuita al Ru.. dalle sentenze di merito, si risolve in una statuizione ancor più favorevole di quella ex art. 2932 c.c. la cui pronunzia costitutiva .richiesta dall'attore con la domanda, sarebbe priva di alcuna funzione, in un contesto nel quale è stato accertato e dichiarato il già avvenuto L. trasferimento di proprietà), anche, e più radicalmente, perché preclusi dal giudicato interno, formatosi in ordine alla qualificazione del contratto.
Risulta, infatti, dalla narrativa della sentenza e da quella sostanzialmente conforme, contenuta nello stesso ricorso (v. pagg. 4, 5) che il Ru.. censurò soltanto la seconda delle due rationes decidendi contenute nella sentenza del Tribunale con la quale, dopo aver qualificato il negozio una permuta definitiva con effetti traslativi immediato a favore del Ru.. e differito a favore della Villani, era stata tuttavia disattesa la domanda attrice sull'ulteriore, ma non necessario rilievo che l'attore si fosse reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali.

La prima ratio decidendi che di per sè sola era sufficiente a disattendere la domanda ex art. 2932 c.c. su cui il Ru.. tuttora insiste e che rendeva ultroneo l'esame dell'eccezione d'inadempimento opposta dalla convenuta, non fu oggetto di specifica confutazione come richiesto dà art. 342 c.p.c., da parte dell'appellante, il cui gravame fu invece espressamente e specificamente motivato soltanto in relazione alla seconda, dando per scontata, pur senza formulare censure ad hoc atte avverso le argomentazioni al riguardo esposte dal primo giudice, la natura preliminare del negozio. Pertanto la qualificazione giuridica del contratto stipulato con scrittura privata del 6.12.1995, in virtù della quale il Ru.. ebbe ad acquistare la proprietà di quel suolo, che oggi ancora vorrebbe gli fosse, inutilmente, trasferita ex art. 2932 c.c., pur avendola già conseguita, non può essere rimessa in discussione, essendo stata definitivamente ed irrevocabilmente accertata con la sentenza di primo grado. Nei motivi nn. 1, 7, 8, pure raggruppati dal ricorrente nella relativa illustrazione si censura anzitutto "l'uso distorto ed il malgoverno della L. n. 10 del 1977, art. 4", perché la corte di merito, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione anche "perplessa", ritenendo che "forse" il Ru.. avrebbe potuto anche chiedere direttamente le concessioni edilizie, non avrebbe tenuto conto che nessuna legittimazione al riguardo avrebbe potuto riconoscersi ad un promissario acquirente in forza di una semplice scrittura privata contenente soltanto un contratto preliminare di permuta. I giudici di appello, nell'addebitare sotto tal profilo l'inadempimento al suddetto, non avrebbero considerato che l'obbligo di curare le pratiche edilizie era condizionato al preventivo trasferimento degli appezzamenti di terreno da parte della Villani a fronte della cui inadempienza, comportante l'impossibilità per la controparte di provvedere ai suddetti incombenti, l'unico rimedio sarebbe stato il ricorso all'azione ex art. 2932 c.c.. Il malgoverno dell'art. 1183 c.c. sarebbe poi consistito nell'aver ritenuto che, dopo due anni dalla stipulazione del contratto preliminare, fosse venuto l'interesse delle parti a quella del definitivo, senza considerare che, nel caso di mancata previsione, come nella specie, di un termine di esecuzione, non estinguendosi il relativo diritto prima de decennio, la parte interessata avrebbe avuto la facoltà di richiedere all'altra l'immediato adempimento, al che aveva il Ru.. provveduto, intimando alla Villani la diffida, rimasta tuttavia senza esito. Anche tali motivi sono inammissibili, per difetto d'interesse e soprattutto perché postulano una qualificazione in termini di contratto preliminare, del negozio contenuto nella scrittura privata in precedenza citata, anziché quella di contratto definitivo, che per le ragioni in precedenza esposte non può essere più rimessa in discussione.

Con i rimanenti motivi qualificati "errores in procedendo", vengono lamentati:
10) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché "in conseguenza dell'erroneo apprezzamento degli atti processuali e dell'erronea applicazione delle norme di diritto", il decisimi non corrisponderebbe "a quanto richiesto in atto di citazione e nell'atto di impugnazione" laddove sarebbe stato ravvisato un contratto di permuta immediatamente traslativo, così "interferendo nel potere dispositivo delle parti";
11) violazione dell'art. 113 c.p.c., e del principio iura novit curia, non risultando "le convinzioni dell'organo di appello assoggettate alle fonti di diritto oggettivo", indicate nel precedente gruppo di motivi;
12) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché i giudici non avrebbero posto a "fondamento della domanda le prove proposte dalle parti", nella specie quelle documentali addotte dall'attore, e valutato le stesse tenendo conto del loro valore "legale", al riguardo attribuendosi indebitamente "il libero convincimento la libera valutazione nell'interpretazione di norme, fatti, elementi probatori scritti incontrovertibili";
13) violazione degli artt. 324, 327 e 333 c.p.c., non avendo i giudici di appello tenuto conto del giudicato che si sarebbe formato in ordine all'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado e non gravato da appello incidentale, dell'inadempienza anche da parte della Villani, le cui domande riconvenzionali erano state rigettate; tale accertamento avrebbe dovuto comportare, per esclusione, la sussistenza dell'inadempimento della suddetta invece erroneamente ascritto al Ru...

Anche tali motivi sono inammissibili, per le seguenti rispettive considerazioni:
a) il n. 10 perché contiene una doglianza che avrebbe potuto essere proposta contro la sentenza di primo grado, che tuttavia, come si è già rilevato, non formò oggetto di specifiche censure quanto alla qualificazione del contratto ed alla conseguente natura della domanda:
b) i nn. 11 e 12 sono palesemente generici, difettando altresì il secondo di autosufficienza, laddove non riporta i contenuti testuali dei documenti, che i giudici di appello avrebbero omesso di valutare o inadeguatamente valutato;
c) il n. 13 verte su una questione, quella dell'inadempimento del contrattocene come si è visto in precedenza, non era necessario accertare essendo sufficiente a disattendere la domanda ex art. 2932 c.c. la dichiarata natura immediatamente traslativa del contratto mentre, ove ritenuta funzionale al mancato accoglimento dell'ipotetica domanda di rilascio del fondo, che il ricorrente tuttavia ribadisce di non aver proposto (v. motivo n. 10), la doglianza difetta sotto quest'ultimo profilo, d'interesse. Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
Giusti motivi, considerato che il confronto tra le parti si è inutilmente svolto nei gradi successivi, sulla seconda e superflua ratio decidendi contenuta nella sentenza di primo grado, tenuto conto altresì della limitata attività difensiva validamente svolta dalla parte resistente, comportano infine la totale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011