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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22516 del 07/11/2016

Fatto di rilevanza penale - Incidenza - Condizioni - Maturazione della prescrizione anteriormente all'esercizio dell'azione penale - Conseguenze.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l'azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell'iniziativa disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un'imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell'inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell'illecito.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22516 del 07/11/2016