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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18394 del 20/09/2016

Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni.

Il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall'albo, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, giusta l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18394 del 20/09/2016