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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18395 del 20/09/2016

Minaccia di azioni alla controparte - Applicabilità della minore sanzione della censura per fatti anteriori al nuovo codice deontologico forense - Ragioni.

Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte, la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall'esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del "favore rei" desumibile dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18395 del 20/09/2016