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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11370 del 31/05/2016

Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza.

Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall'art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile "ratione temporis") rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11370 del 31/05/2016