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Notariato - responsabilità professionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16549 del 28/09/2012

Compravendita immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Colpa del notaio - Errore scusabile - Presupposti.

La responsabilità del notaio per non avere rilevato l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l'individuazione dell'iscrizione ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16549 del 28/09/2012