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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11908 del 28/05/2014

Procedimento sospeso per pregiudizialità penale - Riassunzione - Termine semestrale di cui all'art. 297 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla conoscenza effettiva della definizione del processo penale - Individuazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall'art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11908 del 28/05/2014