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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - minimo di contribuzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6585 del 05/04/2016

Principio della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo - Portata generale - Finalità - Conseguenze - Ambito applicativo.

La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, prevista dall'art. 37 del d.p.r. n. 818 del 1957 per le obiettive situazioni impeditive ivi indicate, è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che: 1) non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso; 2) in caso di mancata maturazione del requisito specifico, consistente nella contribuzione richiesta nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione d'invalidità, è sufficiente il requisito contributivo cd. generico; 3) la normativa si applica anche nel caso di contratto a termine purché la causa di sospensione si verifichi dopo l'inizio del rapporto; 4) qualora la causa impeditiva sia la malattia, non è necessario che essa sia definitivamente invalidante.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6585 del 05/04/2016