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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013

Richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo non eseguibile - Uso di espressioni offensive nei confronti del legale di controparte - Violazione dell'art. 5 codice deontologico forense - Sussistenza - Fattispecie.

Integra violazione dell'obbligo - previsto dall'art. 5 del codice deontologico forense - di decoro, probità, dignità, fedeltà nei confronti non solo del difeso, ma anche della controparte, il comportamento di un avvocato, il quale, oltre a richiedere la esecutorietà di un decreto ingiuntivo che sapeva non eseguibile (non essendo l'ingiunzione assistita da efficacia esecutiva ex art. 647 cod. proc. civ. ed essendo stata, inoltre, proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., circostanza di cui egli era a conoscenza, in quanto destinatario della notificazione di tale atto nella qualità di difensore dell'opposto), abbia anche rivolto all'indirizzo del legale di controparte espressioni offensive (nella specie, definendo la sua attività professionale "grossolana, grottesca, frutto di ignoranza giuridica e di cura superficiale delle questioni trattate" e tacciando, altresì, il collega di "arroganza e malafede").

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013