Skip to main content

Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011

Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 30 della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento conclusivo (sentenza od ordinanza) - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice (anche in modo implicito o desumibile dal concreto svolgersi del procedimento) - Applicazione - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011