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AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20269 del 27/09/2010

Inderogabilità - Prestazioni stragiudiziali - Inclusione - Fondamento - Conseguenze - Carattere semplice o ripetitivo di alcuni affari - Incidenza esclusiva sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo tariffario.

In materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 - che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali" - va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Né la suddetta inderogabilità - cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 - può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione della pratiche, così come il carattere "routinario" delle medesimi possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20269 del 27/09/2010