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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 24/07/2012

Domanda di retratto agrario - Litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di riscatto agrario - che tende a verificare la modificazione giuridica prodottasi per effetto della dichiarazione del retraente, e si conclude con una sentenza di accertamento - sono parti necessarie il retraente ed il terzo acquirente, mentre non occorre che al giudizio partecipi il venditore del fondo, il quale non riveste la qualità di litisconsorte necessario.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 24/07/2012