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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19529 del 09/11/2012

Divisione giudiziale - Creditori iscritti ed aventi causa - Qualità di litisconsorti necessari - Esclusione - Diritto di intervento - Ammissibilità - Mancata evocazione in giudizio di un creditore iscritto o di un avente causa - Conseguenze.

In tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti; ne consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta che la divisione non abbia effetto nei loro confronti, come è espressamente previsto dall'art. 1113, terzo comma, cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19529 del 09/11/2012