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Obbligazioni in genere - inadempimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 05/04/2005

Gravità - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni.

L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza di elementi comprovanti l'inadempimento e la sua gravità nel quadro dell'economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione se immune da errori logici o giuridici; il giudice di merito non è, infatti, tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo e adempie all'obbligo della motivazione quando giustifica compiutamente la propria decisione in base alle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della statuizione adottata.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7086 del 05/04/2005