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Giustizia amministrativa - tribunali amministrativi regionali - giurisdizione del tribunale amministrativo regionale - di legittimità – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005

Legge "antitrust" - Provvedimenti, anche sanzionatori, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 legge n. 287 del 1990) - Giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo - Accesso del giudice al fatto e sindacato intrinseco dei provvedimenti dell'Autorità - Sussistenza - Conseguenze - Effettività della tutela giurisdizionale - Salvezza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 legge citata - Manifesta infondatezza.

In materia "antitrust", la legge 10 ottobre 1990, n. 287, nell'affidare, con l'art. 33, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tra cui quelli applicativi di sanzioni amministrative pecuniarie, assicura al ricorrente una tutela effettiva, dal momento che a quel giudice è affidato il potere di annullare (con efficacia "ex tunc") l'atto incidente sulla situazione soggettiva, qualora esso risulti affetto da vizi di legittimità (tra cui l'eccesso di potere in tutte le sue forme), dovendo d'altra parte escludersi che il controllo di legittimità (non esteso al merito) precluda al giudice amministrativo la verifica della verità del fatto posto a fondamento dei provvedimenti dell'Autorità o gli consenta un sindacato soltanto estrinseco, effettuato senza l'ausilio di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della citata legge n. 287 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost..

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005