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Sicilia - igiene e sanità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005

Istituzione delle Aziende USL - Soppressione delle USL - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle USL - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle USL - Configurabilità - Rappresentanza da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie quali commissari liquidatori - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione processuale delle USL - Permanenza - Impugnazioni - Inclusione.

A seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori concernenti la gestione pregressa confluiscono in una gestione stralcio, la quale usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, ed è rappresentata dal commissario liquidatore, il quale, in tale veste, è legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell'USL, secondo un principio applicabile anche per le strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005