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Avvocato e procuratore - previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007

Prescrizione dei contributi ed accessori dovuti alla Cassa nazionale - Art. 19 della legge n. 576 del 1980 - Disciplina - Individuazione - Distinzione, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, tra omessa comunicazione e comunicazione inveritiera della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 di detta legge - Conseguenza - Fattispecie.

L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti di alcuni avvocati sul presupposto che l'erroneità e l'infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui all'art. 19 della citata legge n. 576 del 1980, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall'art. 17 della medesima legge).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007