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Sicilia - enti locali - personale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008

Ente di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia - Dipendenti assegnati ad attività di imprenditoria agricola - Natura privatistica del rapporto - Regime giuridico per le assunzioni - Concorso - Necessità - Fondamento - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in violazione dei limiti stabiliti dalla legislazione regionale - Nullità - Prestazione di fatto - Configurabilità - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Eventuale risarcimento del danno.

Ancorché i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia, addetti ad una delle attività che l'ente, direttamente o per il tramite di una delle sue strutture interne, esercita nell'imprenditoria agricola, abbiano - in ragione dell'espressa qualificazione normativa stabilita dall'art. 12 della legge reg. n. 13 del 1990 che richiama l'art. 3 della legge n. 386 del 1976 - natura privatistica, il relativo regime delle assunzioni a tempo indeterminato incontra la condizione del necessario espletamento del pubblico concorso in quanto previsto - con riguardo alla generalità dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici della regione - dall'art. 3 della legge reg. n. 49 del 1981 e dagli 6 e 7 della legge n. 14 del 1958, espressione del principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) che ancora la regola del concorso per l'accesso alle amministrazioni pubbliche alla natura giuridica dei soggetti e non a quella del rapporto. Conseguentemente, ove vengano conclusi contratti a tempo determinato in violazione dei divieti sulla durata massima ovvero al di fuori delle condizioni temporali stabilite dalla normativa regionale, va dichiarata la nullità del rapporto di lavoro, da considerare di mero fatto, senza disporsi la conversione in rapporto a tempo indeterminato non trovando applicazione la legge n. 230 del 1962, ma solo, eventualmente, il risarcimento del danno patito dal lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008