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Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - provvedimenti per la cessione dei beni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009

Controversia instaurata da un creditore - "Petitum" di condanna o comunque idoneo a influire sul riparto - Legittimazione passiva - Litisconsorzio necessario dell'imprenditore e del liquidatore giudiziale dei beni - Sussistenza - Intervento in appello del liquidatore - Ammissibilità - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.

In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario; ne consegue l'ammissibilità dell'intervento del liquidatore giudiziale in fase d'appello, anche senza l'autorizzazione del giudice delegato, essendo quest'ultima necessaria solo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167 legge fall.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009