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avvocato e procuratore - previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007

Pensione di anzianità - Decorrenza - Disciplina prevista per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007

Ai fini della decorrenza del diritto alla pensione di anzianità di avvocato iscritto alla Cassa Nazionale Forense, trova applicazione la previsione dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che differisce di quattro mesi l'accesso alla pensione nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2000. Infatti, per la previdenza forense, erogata da ente di previdenza privatizzato, in forza del richiamo effettuato dal comma 20 dello stesso art. 59, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 28, della legge n. 335 del 1995 (secondo cui "per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO . il diritto alla pensione si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età). Da questo assetto normativo - per l'univoco significato del riferimento alla categoria dei "lavoratori autonomi" destinatari del detto comma 28 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 - deriva che il richiamo a questa disposizione comporta l'estensione agli iscritti alla Cassa Forense della disciplina dettata per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO dal citato art. 59 della legge n. 449 del 1997.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007