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Iscrizione per anzianità all'albo dei patrocinanti in Cassazione per anzianità solo fino al 2 febbraio 2016

Iscrizione per anzianità all'albo dei partocinanti in Cassazione fino al 2 febbraio 2016 avendo maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa. Per gli altri è necessario frequentare la scuola superiore dell'avvocatura e superare l'esame. (Circolare Cnf n. 95 del 3 Dicembre 2015 - Comunicazione estratta dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori - Circ. 95 del 3 dicembre 2015 - Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori
La Commissione consultiva del C.N.F. ha adottato un parere che chiarisce la portata della norma transitoria contenuta nell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 247/2012, relativa all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente.

Il C.N.F. evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo ("allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa"), potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'Albo speciale anche coloro che avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia al 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 22, comma 4 ("possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"), li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016).

Pertanto, l'avvocato che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 aveva maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa (12 anni dalla data del giuramento: art. 33 del r.d.l. n. 1578/1933) o li maturi entro i tre anni dalla sua entrata in vigore (dunque entro il 2 febbraio 2016) potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.

L'unico limite che viene quindi in essere ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

Per completezza, si rammenta che per ottenere l'attestazione dell'esercizio della professione forense (da presentare poi con l'istanza al C.N.F.) il nostro Consiglio dell'Ordine richiede all'iscritto di produrre un elenco con l'indicazione di almeno 60 cause dallo stesso patrocinate avanti al Tribunale o alla Corte d'Appello (delibera di rango regolamentare del 5 marzo 2007) o, in alternativa, per coloro che non abbiano raggiunto il suddetto numero di procedimenti direttamente patrocinati, con copia di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di colleghi, nell'arco del periodo di 12 anni, ad almeno 60 diversi procedimenti giudiziari; in detto ultimo caso, la domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell'interessato che autocertifichi la veridicità dei dati (delibera di rango regolamentare del 15 ottobre 2012).

Rimane infine ferma la facoltà per gli avvocati che alla data del 2 febbraio 2016 non avranno maturato l'anzianità d'iscrizione richiesta dalla previgente normativa (12 anni dalla data del giuramento) di poter chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 247/2012, riprese dal Regolamento del C.N.F. n. 5/2014.