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avvocato - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2527 del 21/02/2012

Patrocinio a spese dello Stato - Onorario e spese al difensore - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale - Necessità - Derogabilità dei minimi - Esclusione - Conseguenze - Atto convenzionale di fissazione dei compensi non rispettoso dei minimi tariffari - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2527 del 21/02/2012

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, lascia implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art. 1, comma quinto, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127; ne consegue che è illegittima l'applicazione di un atto convenzionale (nella specie, "protocollo" per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal presidente del tribunale, del consiglio dell'ordine degli avvocati e della camera penale), che non sia rispettoso di detti minimi, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2527 del 21/02/2012