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avvocato – domanda di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015

foro competente - criterio ex art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. - abrogazione per effetto del sopravvenuto art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - esclusionE Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015

La competenza in ordine alla domanda d'ingiunzione per il pagamento del compenso proposta dall'avvocato contro il proprio cliente spetta al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., norma sulla quale non ha inciso l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, riguardante le sole controversie ora regolate dal rito sommario di cognizione.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015 (da sito web della Corte di Cassazione - http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sesta_sezione.page)