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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Compensazione delle spese - Cass. n. 26089/2014

Impugnazione del difensore distrattario - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014

In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_93

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

26089

2014