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Avvocato - giudizi disciplinari - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11024 del 20/05/2014

Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Portata - Modifica della qualificazione giuridica - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11024 del 20/05/2014

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11024 del 20/05/2014
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 , Legge 22/01/1934 num. 36
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5038 del 2004