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Regolamenti interni della F.I.G.C. – Cass. n. 835/2021

Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - provvigione - Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva stipulato senza l'assistenza dell'agente sportivo - Diritto dell'agente al compenso pattuito - Sussistenza - sport - federazioni sportive In genere.

Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 19/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362