Skip to main content

Indennità di cessazione del rapporto - presupposti - Cass. n. 25740/2018

Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - indennità - in genere - indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - presupposti – reclutamento e coordinamento di agenti - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25740 del 15/10/2018

>>> Ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25740 del 15/10/2018

corte

cassazione

25740

2018