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Agenzia (contratto di) - obblighi dell'agente - divieto di riscossione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012

Attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente - Libertà delle forme - Sussistenza - Prova nei modi ordinari - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all'art. 1744 cod. civ., può avvenire in qualunque forma ed essere provata nei modi ordinari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012