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Obbligo di audizione della famiglia collocataria – Cass. n. 36092/2022

Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilità - dichiarazione - in genere - Adozione dei minori di età - Obbligo di audizione della famiglia collocataria - Ambito di applicazione - Criteri - Affido "a rischio giuridico" - Sussistenza - Affidamento preadottivo ex art. 22 e ss. della l. n. 183 del 1984 - Esclusione.

 

In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia nel caso in cui venga disposto l'affidamento familiare, ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. cit., sia quando, pendente il menzionato procedimento, e fino alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento, detto pure affidamento, cd. "a rischio giuridico"), restando la norma inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della citata l. n. 184.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 09/12/2022 (Rv. 666254 - 01)

 

Corte

Cassazione

36092

2022