Skip to main content

Obbligo di audizione della famiglia collocatala – Cass. n. 36092/2022

Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - in genere - Procedimento - Obbligo di audizione della famiglia collocatala - Giudice d'appello - Condizioni.

 

In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184 del 1983 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione anche in grado di appello ove tale adempimento sia stato omesso in primo grado, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 09/12/2022 (Rv. 666254 - 02)

 

Corte

Cassazione

36092

2022