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Adozione mite e adozione piena – Cass. n. 20322/2022

Adozione - condizioni - situazione di abbandono - in genere - Adozione mite e adozione piena - Rispettive caratteristiche - Scelta dell'adozione piena - Contrarietà dell'interesse del minore alla conservazione dei rapporti con i genitori - Accertamento - Fattispecie.

 

L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, in considerazione delle irreversibili e gravi incapacità dei genitori, sostanzialmente impermeabili ad ogni sollecitazione ad un recupero sia pure parziale e tardivo del rapporto genitoriale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20322 del 23/06/2022 (Rv. 665227 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315

 

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