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Adozione - adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - condizioni - situazione di abbandono - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19735 del 02/10/2015

Dichiarazione dello stato di adottabilità - Apertura del procedimento - Notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c. - Conoscenza dell'indirizzo del destinatario - Necessità - Notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19735 del 02/10/2015

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, è consentito procedere alla notificazione del decreto di apertura del procedimento nei confronti di persona non residente, né domiciliata, né dimorante nel territorio nazionale nelle forme previste dall'art. 142 cod. proc. civ. soltanto se ne sia conosciuto l'indirizzo; in caso contrario, quando le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario non hanno dato esito nonostante l'impiego della normale diligenza - da valutare anche alla stregua delle esigenze proprie del procedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella trattazione, a tutela dell'interesse dei minori contro l'ulteriore pregiudizio derivante dal protrarsi della situazione di abbandono - è legittimo procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha considerato ritualmente eseguita la notificazione del decreto di apertura del procedimento di adottabilità nei confronti dei genitori del minore con le forme previste per le persone irreperibili, reputando irrilevante la generica indicazione dello stato di detenzione in cui gli stessi versavano, non avendo avuto alcun esito l'interrogazione delle banche dati gestite dagli organi di polizia interni e internazionali).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19735 del 02/10/2015