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Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Cass. n 22675/2020

Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione – Fondamento - pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale.

In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020 (Rv. 659260 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_414

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cassazione

22675

2020