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Avvocato e procuratore - previdenza - Cass. n. 27392/2019

Diritto dei superstiti alla pensione indiretta - Condizioni - Requisiti anagrafico e contributivo - Sufficienza - Continuità dell'iscrizione - Esclusione - Fondamento.

In materia di previdenza forense, ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione indiretta dei superstiti del professionista deceduto in costanza di attività, sono sufficienti i requisiti dell'assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo contributivo per almeno dieci anni e dell'iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, della l. n. 576 del 1980, non essendo, invece, necessario che la contribuzione nel periodo decennale sia stata ininterrotta, giacché la continuità dell'iscrizione, richiesta dal quarto comma della disposizione citata, deve essere riferita esclusivamente al requisito anagrafico ivi previsto, non potendo essere estesa al requisito contributivo di cui al terzo comma, in difetto di elementi di raccordo che consentano una lettura combinata delle due norme.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27392 del 25/10/2019 (Rv. 655437 - 01)

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