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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31368 del 10/11/2023 (Rv. 669544 - 01)

Pensione d'inabilità di cui alla l. n. 118 del 1971 - Art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Interpretazione - Applicabilità della revoca nella sola ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 92 - Esclusione - Fondamento.

In tema di pensione di inabilità di cui alla l. n. 118 del 1971, il comma 61 dell'art. 2 della l. n. 92 del 2012 - il quale prevede che "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" il Ministro della giustizia trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati per determinati reati con sentenza passata in giudicato, ai fini della revoca del trattamento assistenziale - va interpretato nel senso che il termine di tre mesi è rivolto esclusivamente al Ministero competente per avviare il meccanismo amministrativo di operatività della revoca, dovendo quindi escludersi che quest'ultima possa applicarsi solo nell'ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato entro il predetto termine, poiché la scelta del legislatore è stata quella di estendere la misura della revoca stessa, con effetti ex nunc, anche ai soggetti condannati in via definitiva al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92 e sino alla espiazione della pena.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31368 del 10/11/2023 (Rv. 669544 - 01)