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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28711 del 16/10/2023 (Rv. 669052 - 01)

Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale - Presupposti per il riconoscimento - Malattia in stato di quiescenza - Assenza di sintomi - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l'indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28711 del 16/10/2023 (Rv. 669052 - 01)