Skip to main content

Revoca della prestazione assistenziale – Cass. n. 14561/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Invalidità civile - Revoca della prestazione - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Esclusione.

 

In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 14561 del 09/05/2022 (Rv. 664659 - 01)

 

Corte

Cassazione

14561

2022