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Vittime del terrorismo – Cass. n. 11180/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Vittime del terrorismo - Assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 bis, della l. n. 206 del 2004, introdotto dalla l. n. 147 del 2013 - Presupposti - Esistenza in vita della vittima al momento di entrata in vigore della disposizione normativa - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il diritto all'assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3 bis, della l. n. 206 del 2004, introdotto dalla l. n. 147 del 2013, in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, non è condizionato all'esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data di entrata in vigore della citata l. n. 147, atteso che tale presupposto non è richiesto dal disposto normativo, che attribuisce a tali soggetti un nuovo diritto spettante "iure proprio", con la esplicita esclusione del caso in cui il coniuge, poi deceduto, o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio, e viventi al momento dell'evento, abbiano già percepito le prestazioni previste dalla predetta l. n. 206 del 2004.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11180 del 06/04/2022 (Rv. 664303 - 01)

 

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Cassazione

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