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Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile – Cass. n. 24133/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Indebito assistenziale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti all'esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva riconosciuto all'assistita la sola pensione di inabilità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 (Rv. 662179 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

 

Corte

Cassazione

24133

2021